il DURC serve anche nei lavori di edilizia privata? (aggiornato 2025)

18/01/2022

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Nei lavori di edilizia privata è necessario assicurare la regolarità delle posizioni contributive dei lavoratori in cantiere da parte della ditta che segue le opere? Quali sono le responsabilità del committente in materia? Ecco le principali informazioni sull'obbligo del DURC nei lavori di edilizia privata.

Cos'è il DURC?

Si tratta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, un'attestazione richiesta dalla legge a carico delle imprese appaltatrici riferita alla regolarità della posizione contributiva di queste ultime nei confronti degli enti previdenziali: in altri termini, con il rilascio di questo documento si afferma positivamente che l'impresa ha versato i contributi INPS, INAIL e Casse Edili dei propri dipendenti.
Il rilascio di questa attestazione avviene dietro richiesta ai diversi enti previdenziali. Dal punto di vista formale, il DURC deve contenere tutti i dati relativi all'anagrafe aziendale (denominazione, sede, oggetto sociale, ecc.), oltre che i numeri di iscrizione all'Ente di riferimento.
Il DURC è stato introdotto nel 2002 come requisito di partecipazione agli appalti pubblici; successivamente il Codice degli Appalti 2006 (con norma sostanzialmente riproposta nel nuovo Codice di cui al D.Lgs. 50/2016) ha generalizzato la presenza del DURC per gli affidamenti di lavori pubblici e per la gestione di alcuni lavori edili privati.

Il DURC è necessario nei lavori di edilizia privata?

La legge dispone che in alcuni casi è necessario che le imprese edilizie siano in possesso del DURC anche per l'esecuzione di alcuni lavori di edilizia privata, cioè tutte le opere realizzate in favore di un committente che non è una pubblica amministrazione.
In particolare, l'impresa appaltatrice ha il dovere di dotarsi dell'attestazione in tutti i casi in cui i lavori da svolgere sono sottoposti alla condizione del rilascio di autorizzazioni amministrative, come DIA, SCIA e Permesso di Costruire. Ne consegue che il DURC risulta obbligatorio quando è necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento, per i quali le leggi e gli strumenti urbanistici richiedono la presentazione di un'istanza di autorizzazione al Comune.
Inoltre, l'impresa edile è obbligata a richiedere il DURC anche alle eventuali ditte subappaltatrici cui abbia affidato una o più porzioni dei lavori nel proprio cantiere, onde verificare la regolarità contributiva di queste ultime. In assenza, l'impresa subappaltatrice non ha diritto ai pagamenti per l'opera effettivamente prestata.

*Aggiornamento:: A partire dal 1° Novembre 2021, viene implementato un ulteriore documento, ovvero il DURC DI CONGRUTA' DELLA MANO D'OPERA (oltre al Durc) e diviene obbligatorio per ogni cantiere privato di importo superiore a 70mila euro e attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione.
Per edilizia pubblica il 'Durc di congrutà della mano d'opera' viene richiesto anche per appalti di importo inferiore ai 70'000 euro.
Nel Articolo 8, comma 10 del D.l. 76 del 16 luglio 2020, si specifica che: "al Documento Unico di Regolarità Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..."
Se ne deduce che tali disposizioni NON sono applicabili per appalti privati il cui costo complessivo é inferiore a 70'000 euro.

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In che modo si ottiene il DURC?

Per le tipologie evidenziate di lavori di edilizia privata per i quali è necessario ottenere il DURC, la procedura connessa al rilascio del documento è stata modificata dalla legge 34/2014, secondo la quale è possibile richiedere l'attestazione anche online, ricevendo il documento in formato elettronico presso l'indirizzo PEC obbligatoriamente tenuto dall'impresa edile. In alternativa, è ancora possibile chiedere il DURC in modo tradizionale, presentandone richiesta all'Ente Prevideziale interessato a mezzo del legale rappresentante dell'impresa, di un consulente del lavoro o del commercialista.
Condizione per il rilascio del Documento è che l'impresa richiedente sia in regola con i pagamenti previdenziali mensili fino al momento dell'istanza. In questo caso, l'Ente emette l'attestazione entro 15 giorni dalla richiesta. Il documento ha una validità di 120 giorni, con la scadenza che deve essere specificamente indicata sul titolo stesso. Ne consegue che per lavori di durata superiore ai quattro mesi sarà necessario rinnovare la richiesta e ottenere un nuovo DURC.

Quali sono le sanzioni per l'assenza del DURC?

Sebbene l'obbligo di dotarsi del DURC gravi sull'impresa a cui sono affidati i lavori, la legge dispone che il committente acquisisca il documento da parte della ditta appaltatrice. Se il DURC non viene fornito al committente, questi, in solido con il Direttore dei Lavori, viene ritenuto responsabile e può essere condannato alla sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi e al pagamento di un'ammenda che va da 1.106,19 a 5.309,73 €.
Tuttavia, il Direttore dei Lavori, anche quando il DURC viene regolarmente trasmesso da parte della ditta che esegue le opere, può verificare periodicamente che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti riferiti ai propri dipendenti, eventualmente con facoltà di chiedere chiarimenti e integrazioni in caso di irregolarità: è quanto affermano gli artt. 123-124 del D.P.R. 554/1999.
Peraltro, il DURC deve essere acquisito anche da parte dell'Amministrazione che rilascia i titoli autorizzativi per l'esecuzione dei lavori: se vengono riscontrate irregolarità nel documento, il Comune dovrà sospendere o revocare l'efficacia del Permesso di Costruire o della DIA/SCIA avanzate.
Per quanto concerne l'impresa non in regola con il versamento degli obblighi previdenziali, invece, l'eventuale ispezione sul cantiere che dovesse accertare la presenza di operai non regolari può determinare conseguenze molto gravi, che vanno dalla semplice interruzione dei lavori, passando per la sospensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività e, in caso di processo penale, alla condanna per la commissione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

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