Progettazione delle pavimentazioni industriali in calcestruzzo ai tempi delle NTC2018.

01/06/2021

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I pavimenti industriali in calcestruzzo sono sempre stati “figli di un Dio minore” nel mondo delle costruzioni, in quanto ritenuti semplici opere di finitura, da subappaltare al miglior prezzo.
Nell'ideale comune, il pavimento industriale viene realizzato con calcestruzzo, quindi “resistente” a prescindere. Il dimensionamento del massetto, delle sue armature e le portanze della massicciata sono spesso stati dettati da “usi e consuetudini” piuttosto che da calcoli ingegneristici.
Questa mentalità del costruire ha generato milioni di metri quadri di pavimentazioni di scarsa durabilità, portate utili sconosciute, con le ovvie conseguenze per gli utilizzatori finali, in termini di disagi, sicurezza, fermi produttivi ed ingenti costi di manutenzione.
Non è un caso quindi apprendere che, dati dei tribunali italiani alla mano, le pavimentazioni industriali risultano essere le parti dell’immobile maggiormente oggetto di contenzioso, precedute solo dalle impermeabilizzazioni (sulle quali però, di norma, si beneficia di una garanzia decennale).

Immagine Il riconoscimento ufficiale dei pavimenti industriali nelle NTC2018:

Il riconoscimento ufficiale dei pavimenti industriali nelle NTC2018:

Finalmente, nella circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei LLPP, approvata dall’assemblea il 27 Luglio 2018, i pavimenti industriali trovano per la prima volta in Italia, una menzione ufficiale.
Nello specifico, la Circolare riporta: "Per quanto riguarda le pavimentazioni in calcestruzzo può farsi utile riferimento alle CNR-DT 211/2014 - Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo”

Ciò significa non solo avere una inclusione esplicita dei pavimenti industriali all’interno delle NTC2018, ma anche una “elevazione” di valore legislativo del documento CNR Dt211/2014 (che trovate nella nostra Area Download)

Immagine I pavimenti in calcestruzzo sono quindi opere di finitura o strutture?

I pavimenti in calcestruzzo sono quindi opere di finitura o strutture?

A questo punto, è divenuto necessario chiedersi se le pavimentazioni industriali in calcestruzzo sono divenute STRUTTURE, soggette ad obblighi progettuali di tecnici abilitati e deposito dei progetti ai sensi degli art. 65 e 93 del DPR 380/01.

Conpaviper, ovvero l’Ente Nazionale delle pavimentazioni continue, ha provveduto a richiedere un parere ufficiale all’ex Genio Civile della Regione Toscana il quale, in riferimento al DPR 380/01 e LR 65/2014 ha espresso quanto segue:
"In riferimento alla Vs richiesta di parere via email in data 21/9/2018 relativa ad eventuali obblighi connessi alla realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo si osserva occorre distinguere i seguenti casi:
1) la pavimentazione (ipotizzata come una soletta almeno debolmente armata) abbia una specifica funzione strutturale, autonoma oppure in combinazione con altri elementi (ad esempio travi) e che la stessa sia essenziale per assicurare, localmente o globalmente, la sicurezza statica della costruzione;
2) la pavimentazione costituisca solo un elemento di “finitura” della costruzione e pertanto lo si possa considerare come elemento “portato” alla stregua dei carichi permanenti non strutturali usualmente gravanti sulle costruzioni.

A parere di questo Settore solo il sopra illustrato caso 2 risulta esentato dall’obbligo del deposito del progetto ai sensi degli art. 65 e 93 del DPR 380/01, restando inteso che le strutture chiamate a sostenere tale pavimentazione dovranno essere verificate da tecnico abilitato e, se già esistenti, essere sottoposte a eventuali interventi di rinforzo locale o globale per il quale sarà necessario predisporre uno specifico progetto da depositare ai sensi dei sopra citati articoli del DPR 380/01.

Ricorrendo il caso 1, invece, occorrerà che la pavimentazione in calcestruzzo (elemento con funzione strutturale) sia progettata da professionista abilitato, sia oggetto di deposito presso gli organi di controllo (ex Genio Civile), sia sottoposta al controllo di un Direttore dei lavori abilitato.

Infine si fa presente che l’art. 53 del DPR 380/01 (da leggersi in parallelo al successivo art. 64 e comunque anche nel testo originario dell’art. 1 dell’ancora vigente L. 1086/71) classifica le opere in c.a. quelle “composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono una funzione statica”; inoltre l’art. 64, sempre per le medesime opere richiede di “evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”. Ne consegue che tali evenienze ricorrono solo nel sopra descritto caso 2."

 

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